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La distribuzione degli utili nelle srl

La definizione del contratto di società è contenuta nell’articolo 2247 c.c. in base al quale “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili”. Lo scopo di dividere gli utili è, pertanto, un elemento fondante del contratto di società e costituisce lo scopo della costituzione della stessa.

Gli oggetti delle società

L’oggetto sociale rappresenta l’insieme delle attività che una società si propone di svolgere. Mentre nel diritto ante riforma del 2003 la normativa imponeva semplicemente di inserire nell’atto costitutivo l’indicazione dell’oggetto sociale, la legge di riforma ha previsto che nell’atto costitutivo (e poi nello statuto sociale o patto sociale) occorre indicare l’attività che costituisce l’oggetto sociale.

Le clausole di gradimento e prelazione nelle società

Le previsioni statutarie maggiormente adoperate dai soci di una società per prevedere limitazioni alla circolazione delle partecipazioni sociali e, quindi, alla modifica della compagine sociale, sono la clausola di prelazione e la clausola di gradimento, che trovano fondamento nel codice civile (art. 2355-bis in tema di società per azioni e art. 2469 sulle società a responsabilità limitata).